Come avrebbe scritto la Costituzione la casta?
Il 27 dicembre 1947, grazie al grande sforzo dei Costituenti per far rinascere la Nazione dopo i nefasti eventi bellici, la nostra Costituzione ha visto la luce. In 139 articoli, con uno stile di scrittura chiaro, moderno, trasparente e senza fronzoli, si descrivono i diritti e i doveri di tutti i cittadini italiani, “senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”, e i fondamenti per l’organizzazione dello Stato, assicurando da 60 anni la nostra identità di popolo. Tale documento rappresenta una delle massime espressioni di quello che è stata la nostra vera classe politica, fatta di uomini provati da tante difficoltà e orientati a dare al paese un impianto legislativo ed istituzionale in grado di assicurare la vita democratica e partecipativa, evitando ed arginando i pericoli di eventuali rigurgiti totalitaristici e dittatoriali. Forse senza lo sforzo dei Costituenti l’Italia non sarebbe stata in grado di recuperare i danni fatti dal fascismo. E’ un vero peccato che questo testo non sia conosciuto ed apprezzato da tutti i cittadini italiani, come si evidenzia nel risultato di un’indagine di mercato condotta dall’istituto Ferrari Nasi & Grisantelli cita che “Solo l’11 per cento della popolazione ha letto la carta costituzionale e ne ricorda per sommi capi il contenuto. Il restante 21,9 per cento l’ha solo sfogliata e ne ricorda vagamente i concetti. Il 15,2 per cento dice di averla letta ma non riesce a indicare neanche un articolo.” (fonteblog di Panorama autore Elisa Canetti)(leggi l’articolo).A questo punto mi chiedo quale sarebbe stato il documento Costituzionale scritto dalla casta, proviamo a vedere. (nota in neretto le aggiunte, con il testo barrato le parole eliminate).
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1.
L’Italia dovrebbe essere è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro precario, nero, insicuro e mal retribuito.
La sovranità apparteneva al popolo fino all’avvento della partitocrazia, che la esercita esercitava nelle forme e nei limiti della Costituzione.
Art. 2.
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili di alcuni uomini (pochi e politici), sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e ad altri (i cittadini) richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Art. 3.
Tutti i cittadini, a meno dei politici, hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Per i politici si prevede una deroga a qualsiasi norma del codice penale.
È compito della Repubblica favorire rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà funzionali alla limitazione di fatto della libertà e dell’eguaglianza dei cittadini, favorendo impedendo il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Art. 4.
La Repubblica riconosce a tutti i ad alcuni cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, scegliendo tra le proposte delle agenzie interinali secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
Art. 5.
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dei politici e di tutta la corte della casta dell’autonomia e del decentramento.
Art. 6.
La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche e tutti i politici che hanno la fortuna di avere un posto al parlamento nazionale o europeo, nei consigli di amministrazione delle aziende di stato, nei consigli regionali, provinciali, comunali, etc. (ci fermiamo qui altrimenti per rendere il documento più legibile)
Art. 7.
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. La Chiesa ha potere di veto e di proposizione di leggi su argomenti funzionali al mantenimento del proprio ruolo e del proprio sistema. Nessuna legge può essere promulgata in contrasto con il parere della Chiesa
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.
Art. 8.
[omissis]
Art. 9.
La Repubblica promuove dovrebbe promuovere lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione, ad esclusione delle aree adibite a discarica di rifiuti solidi urbani dove tutti possono sversare quello che vogliono.
Art. 10.
L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. I parlamentari possono liberamente scegliere se uniformarsi all’ordinamento giuridico.
[omissis]
Art. 11.
L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
Art. 12
La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni. Tale bandiera deve essere usata dai cittadini solo in occasione delle competizioni di calcio mondiale ed europee.
PARTE I
DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
TITOLO I
RAPPORTI CIVILI
Art. 13.
La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. Queste norme non si applicano se il soggetto è titolare di incarico politico.
Vi risparmio il resto tanto avete capito e vi invito a leggere il vero testo della Costituzione della Repubblica Italiana
NoiNonCiArrendiamo
Postato in: critica, politica, politica italiana | Contrassegnato da tag: Casta, Costituzione, Italia, politica, politica italiana